38) Amministra la Contrada attuando le direttive del Priore.
39) Possono essere eletti a membri di Seggio tutti i Montonaioli aventi diritto al voto che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
40) È composto da “Uffiziali” che, designati dalla Commissione Elettorale con le modalità di cui all'art. 63, vengono eletti a ricoprire le cariche di:
- VICARIO
- PRO VICARIO
- CANCELLIERE
- PROTONOTARIO
- CAMARLENGO
- ECONOMO
- BILANCIERE
- PROVVEDITORE ALLE FABBRICHE ED AI BENI STORICO-ARTISTICI
- PROVVEDITORE AL PROTETTORATO
- PROVVEDITORE ALL'ORATORIO
- MAESTRO DEI NOVIZI
- MAESTRO DELLE CERIMONIE
- CORRETTORE.
41) A giudizio della Commissione Elettorale le cariche sopra menzionate possono essere ricoperte da una o più persone, per un totale massimo di trentacinque, ad eccezione della carica di Vicario che dovrà essere sempre ricoperta da una singola persona.
42) Vi fanno parte inoltre i «Consiglieri di Seggio», in numero non superiore a dieci.
43) Vi fanno parte di diritto: il Capitano e il Presidente della Società Castelmontorio.
44) Il Seggio viene eletto con le modalità previste nei ‘Regolamenti’.
45) È presieduto dal Priore (o in sua assenza dal Vicario) che ne constata la validità.
46) L’inizio della riunione è dichiarato da chi la presiede ed è valida solo se sono presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. In mancanza del numero richiesto per la sua validità, è facoltà di chi la presiede procedere ad un’ulteriore verifica del numero dei partecipanti entro i successivi trenta minuti. Nel caso che venga dichiarata l’invalidità della riunione di Seggio, la stessa potrà essere nuovamente tenuta solo se convocata nelle forme previste nei Regolamenti per le normali riunioni di Seggio.
47) Gli Uffiziali e i Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Seggio e, dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono automaticamente dalla carica. Coloro i quali non possono partecipare alle riunioni hanno l'obbligo di darne comunicazione preventiva al Cancelliere. Hanno inoltre il dovere di partecipare alle Assemblee Generali.
48) Gli Uffiziali ed i Consiglieri rimangono in carica per la durata del Seggio e possono essere rieletti; il mandato può essere loro revocato solamente con il voto dell’Assemblea Generale Straordinaria (che deve essere convocata allo scopo dal Priore oppure dal Vicario o dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti in tutti i casi previsti dal presente Statuto) nel caso che abbiano compiuto atti o assunto decisioni che eccedono le loro rispettive competenze, così come individuate dal presente Statuto o stabilite da specifiche delibere assembleari o da precise disposizioni del Priore. Gli Uffiziali ed i Consiglieri rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato se ottengono il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.
49) Gli Uffiziali ed i Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Seggio e, individualmente, degli atti conseguenti alla carica che ricoprono.
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con l'approvazione del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena, ogni altro uso o
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