LA COMMISSIONE ELETTORALE IL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI I REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti
80) Sono in numero di tre e vengono eletti dall'Assemblea Generale entro il 31 dicembre di ogni anno, in blocco, per alzata di mano; qualora vi siano più di tre candidati, questi verranno messi in votazione, a scrutinio segreto, e rimarranno eletti i tre che otterranno il maggior numero di voti; ogni votante dovrà esprimere tre nominativi, pena l’annullamento della scheda. Devono essere Montonaioli aventi diritto al voto e devono avere compiuto il diciottesimo anno di età; non possono essere eletti coloro i quali fanno parte del Seggio in carica e di quello a cui si riferisce il Rendiconto da esaminare.
Qualora detta Assemblea non dovesse risultare valida o se i Revisori non dovessero essere eletti, il Priore dovrà convocare una nuova Assemblea Generale, con lo stesso ordine del giorno, che dovrà svolgersi entro i successivi quindici giorni. Se i Revisori non dovessero essere eletti neppure in questa seconda occasione, il Collegio dei Maggiorenti avrà il compito, entro quindici giorni dalla suddetta Assemblea, di nominare, senza sottoporli a votazione, i tre Revisori dei Conti.
81) Hanno diritto a ricevere il Rendiconto consuntivo entro la fine del mese di febbraio, successivo alla chiusura dell'esercizio, e devono verificare la regolare tenuta della contabilità nonché la rispondenza del Rendiconto alle risultanze delle scritture contabili.
82) Entro il giorno 20 del mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, devono presentare al Seggio la loro relazione, già consegnata al Priore con tre giorni di anticipo, e poi, entro il 31 marzo, devono sottoporla all'Assemblea Generale contestualmente alla presentazione del Rendiconto consuntivo, comparato con il Preventivo di entrate e uscite già approvato.
83) In caso di impedimento o dimissioni anche di uno soltanto dei Revisori, tutti gli altri decadono automaticamente. Il Priore, entro i successivi quindici giorni, deve informare l’Assemblea Generale per poi procedere nei modi previsti nei “Regolamenti”. I Revisori già precedentemente eletti, che non abbiano abbandonato l’incarico per impedimento o dimissioni, possono essere nuovamente eletti.
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