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REGOLAMENTI
B - Il Seggio
B.1) Il Seggio viene convocato dal Cancelliere, d'ordine del Priore, con almeno tre giorni di preavviso, con i mezzi che riterrà più opportuni dando comunque notizia dell'Ordine del Giorno, preventivamente stabilito dal Priore.
B.2) In caso di straordinaria importanza ed urgenza il Seggio può essere convocato in via breve, senza preavviso.
B.3) Il verbale di ogni riunione deve essere approvato nella riunione successiva, prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
B.4) Il Seggio prende le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia espressamente richiesta una maggioranza diversa prevista negli articoli delle ‘Costituzioni’ o dei presenti ‘Regolamenti’.
B.5) Le deliberazioni vengono assunte per alzata di mano, o a scrutinio segreto qualora si tratti di votazione su persone fisiche, salvo quanto disposto in deroga, nella parte dei “Regolamenti” riferita alle Commissioni di lavoro. Il Priore può richiedere, in casi particolari, la votazione per appello nominale.
B.6) In materia finanziaria il Seggio:
- opera a propria discrezione entro i limiti stabiliti dall'Assemblea Generale;
- reperisce, con apposite sottoscrizioni e/o spostamenti di importi fra voci del Preventivo di entrate e uscite, i fondi per spese non previste nel Preventivo stesso, ma autorizzate dall’Assemblea Generale;
- ha facoltà di assegnare agli Uffiziali un limite di autonomia operativa;
- propone all'approvazione dell'Assemblea Generale il limite minimo della quota di Protettorato.
B.7) Qualora un Uffiziale o un Consigliere debba essere sostituito per impedimento definitivo o per dimissioni o per revoca del mandato, il Priore può proporre all'Assemblea Generale la sostituzione con un altro nominativo, che non faccia già parte del Seggio, e chiederne l'approvazione della nomina con votazione a scrutinio segreto; la sostituzione è approvata se il nominativo ottiene la maggioranza assoluta dei voti. La modifica della carica di un membro all'interno del Seggio, eventualmente proposta dal Priore, deve essere approvata dall'Assemblea Generale, con votazione per alzata di mano, salvo quanto previsto nel precedente art. A.4; la modifica è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
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