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REGOLAMENTI
C - Le Elezioni
C.1) Le votazioni del Seggio si svolgono, nelle date stabilite, con il seguente orario, da applicarsi per intero:
- venerdì dalle ore 21,00 alle ore 24,00;
- sabato dalle ore 15,00 alle ore 24,00;
- domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
La Commissione Elettorale deve predisporre i seggi in modo che l'elettore possa esprimere il proprio voto segretamente.
Le operazioni di voto hanno inizio alla presenza, oltre che della maggioranza dei membri della Commissione Elettorale, anche di almeno tre Montonaioli aventi diritto al voto che devono sottoscrivere il verbale di apertura delle votazioni, nel quale devono dare atto di aver verificato che le urne, vuote, sono state sigillate alla loro presenza.
C.2) È obbligatorio che l'elettore si rechi a votare nel luogo all'uopo preposto.
C.3) Non è ammessa per nessun motivo la votazione palese. La Commissione Elettorale deve far sì che l'elettore deponga la scheda nell'urna solo dopo che questi si sia regolarmente recato a votare nel luogo preposto.
C.4) Gli elettori confermano i nominativi, proposti dalla Commissione Elettorale su apposita scheda, lasciando invariata la scheda stessa oppure cassano, singolarmente, il nome di uno o più candidati che possono sostituire con altro o altri di loro gradimento, indicandone il nome e il cognome in stampatello.
C.5) Al termine delle votazioni la Commissione Elettorale, alla presenza di almeno tre Montonaioli aventi diritto al voto, procede alle operazioni di scrutinio che è pubblico, dopodiché proclama i risultati e redige il verbale di chiusura delle elezioni che deve essere controfirmato dai predetti tre Montonaioli presenti allo scrutinio stesso.
C.6) Il Priore, gli Uffiziali ed i Consiglieri di Seggio risulteranno eletti se otterranno singolarmente il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.
C.7) Nel caso in cui il Priore o oltre un terzo degli altri membri elettivi non dovessero raggiungere la maggioranza richiesta, il Seggio deve essere dichiarato non eletto. Nel caso che la maggioranza richiesta non dovesse essere raggiunta da un Uffiziale, il Priore può proporre la sostituzione con le modalità previste nell’art. B.7 del presente Statuto.
C.8) Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale, o chi ne fa le veci, deve richiedere al Priore uscente la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria per la lettura dei risultati delle elezioni e per l'insediamento del nuovo Seggio.
L'Assemblea Generale ordinaria, da convocarsi con le modalità di cui al punto A.1, deve tenersi nei successivi sette giorni; nel corso di questa Assemblea il Presidente della Commissione Elettorale, o chi ne fa le veci, letto il verbale relativo allo svolgimento delle elezioni, nel caso in cui il Seggio risulti eletto, proclama la nomina del nuovo Priore e del Seggio ed il loro insediamento.
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