D.1) Per affrontare specifici programmi di lavoro vengono nominate dall'Assemblea Generale apposite Commissioni che devono essere formate da Montonaioli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in regola con il Protettorato dell'anno precedente.
D.2) Ogni Commissione sarà formata da un numero di persone deciso dall'Assemblea, al momento della sua costituzione, in base alle esigenze ed agli scopi prefissi. I candidati devono essere presenti all'Assemblea Generale o, in caso contrario, avere espresso precedentemente la propria disponibilità al Priore.
D.3) La Commissione viene votata in blocco, per alzata di mano. Qualora vi siano candidati in numero superiore a quello stabilito, questi verranno messi in votazione, a scrutinio segreto, e rimarranno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero già stabilito dei componenti la Commissione di lavoro. Ogni votante dovrà esprimere la preferenza su un numero di nominativi pari almeno alla metà più uno di quello stabilito per formare la Commissione, altrimenti la scheda verrà annullata.
D.4) Fanno parte di diritto di ciascuna Commissione il Priore e quegli Uffiziali la cui mansione, su individuazione del Seggio, è attinente ai lavori della Commissione stessa.
D.5) Una Commissione resta in carica sino a quando non ha ultimato i propri lavori raggiungendo lo scopo prefissato. Decade comunque alla scadenza del Seggio e può essere rieletta.
D.6) In casi particolari l'Assemblea Generale può stabilire una durata determinata, anche superiore a quella del Seggio.
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