Art. 1 E' costituita in seno alla Contrada di Valdimontone una associazione di volontariato denominata "Gruppo Donatori di Sangue Bruno Borghi".
Art. 2 Lo scopo è quello di contribuire a fronteggiare le richieste di sangue mediante una gestione sistematica delle donazioni effettuate dagli appartenenti al Gruppo.
Art. 3 Delle donazioni del Gruppo possono anche beneficiare, oltre ai Contradaioli di Valdimontone, tutti coloro i quali ne hanno necessità indipendentemente dall'appartenenza o meno ad un'altra Contrada.
Art. 4 Per attuare le finalità prefissate, il Gruppo tiene contatti con il Centro Emotrasfusionale dell'Ente Ospedaliero di Siena, ed in caso di particolari necessità, anche con altri Enti Ospedalieri.
Art. 5 Il Gruppo collabora con i Gruppi Donatori di sangue delle altre Contrade, nonché con i Gruppi di altre Associazioni per far fronte alle finalità prefissate, con lo spirito di reciprocità.
Art. 6 Il Gruppo si fregia del titolo "della Contrada di Valdimontone" in base al riconoscimento dato dalla Contrada. Ha sede nella Società Castelmontorio dove opera per lo svolgimento della propria attività.
Art. 7 Possono appartenere al Gruppo anche i non Montonaioli.
Art. 8 Non devono essere richiesti né accettati dal Gruppo compensi di alcun genere per le donazioni di sangue effettuate dai propri Soci.
Art. 9 Il Gruppo accetta le donazioni di sangue effettuate a suo nome anche da donatori occasionali.
Soci: Qualifica e Doveri
Art. 10 Appartengono al Gruppo, diventando Soci Donatori, tutti i Contradaioli di Valdimontone e non che, in età indicativamente compresa fra i 20 ed i 60 anni, con i necessari requisiti fisici e sentendolo come impegno sociale, effettuano donazioni di sangue a suo nome.
Art. 11 I Soci Donatori:
- si impegnano ad effettuare almeno una donazione all'anno a nome del Gruppo ed a rispondere, in ogni caso, alla chiamata del Gruppo per particolari necessità;
- sono vincolati dal segreto nel caso venissero a conoscenza dei nominativi beneficiari delle donazioni;
- non possono richiedere ne accettare compensi di alcun genere per le donazioni effettuate;
- partecipano alle assemblee con diritto di voto.
- I Soci Donatori cessano dall'impegno assunto per:
- - raggiungimento del limite di età;
- - motivi di salute;
- - cause di forza maggiore.
Art. 12 I soci sostenitori sono coloro che, non potendo effettuare donazioni di sangue, contribuiscono al funzionamento del Gruppo mediante un contributo volontario annuo di ogni genere e:
- - partecipano alle Assemblee con facoltà di parere;
- - decadono dall'appartenenza al Gruppo per cessata contribuzione.
Art. 13 Assumono l'appellativo di Soci Benemeriti quei Soci Donatori che hanno cessato l'attività. Partecipano alle Assemblee con diritto di voto.
Art. 14 I Soci Donatori possono essere allontanati dal Gruppo per loro mancato assolvimento degli specifici impegni assunti.
Assemblea
Art. 15 L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce una volta all'anno. E' convocata dal Presidente e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria si considera valida,
in prima convocazione, con la presenza del cinquanta per cento più uno dei Soci aventi diritto al voto;
in seconda convocazione - che può aver luogo anche dopo mezz'ora dalla prima - qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto presenti.
Art. 16 La Presidenza dell'Assemblea è conferita al Presidente. Le decisioni sui punti all'ordine del giorno sono prese a maggioranza semplice con il sistema di votazione proposto dal Presidente.
Art. 17 L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente su richiesta di almeno due Consiglieri ovvero di almeno il dieci per cento dei Soci aventi diritto al voto. Le modalità di svolgimento sono quelle previste agli art. 15 e 16.
Art. 18 Partecipano alle Assemblee, con diritto di voto, il Priore della Contrada di Valdimontone ed il Presidente della Società Castelmontorio che possono essere rappresentati per delega.
Consiglio Direttivo
Art. 19 Il Gruppo è amministrato ed organizzato da un Consiglio composto da cinque membri (Presidente, Vice Presidente, Segretario e due Consiglieri di cui uno cassiere) eletti tra i Soci Donatori, Sostenitori e Benemeriti. Il Consiglio, che ha la durata biennale, decide sulle richieste di adesione al Gruppo nonché sulla esclusione o allontanamento dei Soci. Al Consiglio compete inoltre la nomina di un Medico Fiduciario del Gruppo.
Art. 20 Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei Soci che vota i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo uscente. Risultano eletti i Soci che hanno riportato, per la rispettiva carica, il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 21 Il Consiglio provvede, oltre all'assolvimento dei compiti istituzionali, alla gestione ordinaria, alla destinazione di eventuali risorse finanziarie a favore della Contrada e della Società o a scopo benefico per terzi.
Art. 22 Il Consiglio assume le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, che non potranno comunque essere inferiori a tre. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.
Presidente
Art. 23 Ha il compito di rappresentare il Gruppo sia all'interno della Contrada che all'esterno. Provvede alle convocazioni delle Assemblee, presiede sia le Assemblee che le riunioni del Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nei suoi compiti dal Vice Presidente. Fa parte di diritto del Consiglio della Società Castelmontorio.
Disposizioni Finali
Art. 24 La Contrada di Valdimontone, avendo la responsabilità morale su quanto svolto dal Gruppo Donatori di Sangue, ha il diritto di seguirne l'attività e di intervenire quando ciò si rendesse necessario, prendendo le opportune iniziative.
Art. 25 Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere prese in Assemblea:
- in prima convocazione con maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, da effettuarsi almeno mezz'ora dalla prima, con maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Art. 26 Il presente Statuto, approvato nell'Assemblea dei Soci del 10 ottobre 1997, sostituisce il precedente ed entra immediatamente in vigore.
Lo stemma, i colori della Contrada e le immagini del Palio sono stati utilizzati
con l'approvazione del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena, ogni altro uso o
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