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1. PRINCIPI FONDAMENTALI
1) L'attività Sociale dei Montonaioli viene esercitata dalla "SOCIETA' CASTELMONTORIO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE", costituita nell'ambito della Contrada di Valdimontone e da questa patrocinata. L'Esercizio Sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre dell'anno stesso.
2) La Società Castelmontorio ha sede in Siena, Piazza A. Manzoni n. 6; in caso di variazione la sede dovrà essere sempre situata nel territorio della Contrada di Valdimontone.
3) La Società Castelmontorio si propone di promuovere attività ricreative, culturali, sportive e sociali per rinsaldare fra i Montonaioli i vincoli di solidarietà, amicizia e collaborazione e valorizzare in loro lo spirito e le tradizioni della Contrada al fine di favorire il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Contrada di Valdimontone. Promuove o si associa ad iniziative tendenti a sviluppare e tramandare le antiche tradizioni della Città di Siena. Pertanto hanno diritto a partecipare tutti coloro che, secondo l'art. 1 delle Costituzioni della Contrada di Valdimontone, sono definiti Montonaioli.
4) La Società Castelmontorio intende anche perseguire le originarie finalità di assistenza e beneficenza ereditate dall'antica Società di Mutuo Soccorso.
5) La Società Castelmontorio non ha fini di lucro né fini politici; nessun Socio può promuovere o partecipare in nome di essa a manifestazioni politiche, né i locali della Società possono essere concessi in uso per lo svolgimento delle predette manifestazioni.
6) La Società Castelmontorio ha per insegna uno stendardo bianco con al centro la rappresentazione dell'antico Castello di Castelmontorio sormontato da un montone rampante.
7) Le attività della Società Castelmontorio sono regolate da questo Statuto che non dovrà mai essere in contrasto con le Costituzioni ed i Regolamenti contenuti nello Statuto della Contrada di Valdimontone.
8) Nei locali della Società Castelmontorio ha sede e svolge la propria attività il Gruppo Donatori di Sangue "Bruno Borghi" della Contrada di Valdimontone.
9) La Società Castelmontorio non prevede un termine di durata; in caso di scioglimento per qualunque causa, la Società Castelmontorio devolverà il patrimonio ad altro ente o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 (n. 622) salvo diversa destinazione imposta per legge. Per lo scioglimento dell’associazione sono necessarie due deliberazioni approvate dall'Assemblea Generale della Società, con la maggioranza dei 3/4 dei votanti, da prendersi a distanza di almeno due mesi l'una dall'altra.
10) La Società non può essere intestataria di beni immobili né a seguito di compravendita né per donazione; la Società può accettare donazioni, lasciti, legati, disposizioni testamentarie e qualsiasi altra forma di contribuzione straordinaria esclusivamente se riguardante beni mobili e/o beni mobili registrati.
11) Variazioni ai "Principi Fondamentali" e agli articoli delle Costituzioni devono essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci con la maggioranza dei 3/4 dei votanti, purché illustrate e discusse in una precedente Assemblea da tenersi non più di due mesi prima. Tali modifiche, una volta approvate, hanno effetto immediato di validità e fanno parte integrante dello Statuto.
Lo stemma, i colori della Contrada e le immagini del Palio sono stati utilizzati
con l'approvazione del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena, ogni altro uso o
riproduzione sono vietati salvo espressa autorizzazione del Consorzio.