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3. REGOLAMENTI
3.4. LE ELEZIONI
1) Le votazioni per l’Elezione del Consiglio Direttivo si svolgono, nelle date stabilite, con il seguente orario, da applicarsi per intero:
I. venerdì dalle ore 21,00 alle ore 24,00;
II. sabato dalle ore 15,00 alle ore 24,00;
III. domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
La Commissione Elettorale deve predisporre i seggi in modo che l'elettore possa esprimere il proprio voto segretamente.
Le operazioni di voto hanno inizio alla presenza, oltre che della maggioranza dei membri della Commissione Elettorale, anche di almeno tre Soci aventi diritto al voto che devono sottoscrivere il verbale di apertura delle votazioni, nel quale devono dare atto di aver verificato che le urne, vuote, sono state sigillate alla loro presenza.
2) E' obbligatorio che l'elettore si rechi a votare nel luogo all'uopo predisposto.
3) Non è ammessa per nessun motivo la votazione palese. In questo caso la Commissione Elettorale deve vigilare affinché l'elettore non deponga la scheda nell'urna se non dopo essersi regolarmente recato nel luogo predisposto.
4) Gli elettori confermano i nominativi proposti dalla Commissione Elettorale su apposita scheda, lasciando invariata la scheda stessa, oppure cassano singolarmente, il nome di uno o più candidati che possono sostituire con altro o altri di loro gradimento, indicandone il nome e il cognome in stampatello.
5) Al termine delle votazioni la Commissione Elettorale, alla presenza di almeno tre Soci aventi diritto al voto, procede alle operazioni di scrutinio che è pubblico, dopodiché legge i risultati e redige il verbale di chiusura delle elezioni che deve essere controfirmato dai predetti tre Soci presenti allo scrutinio stesso.
6) I membri del Consiglio Direttivo risultano eletti se ottengono singolarmente il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.
7) Il Consiglio Direttivo non risulta eletto nel caso in cui il Presidente non ottenga il consenso della maggioranza assoluta dei votanti o nel caso non dovesse essere raggiunta la maggioranza richiesta per oltre un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. Nel caso che la maggioranza richiesta non dovesse essere raggiunta da un Membro del Consiglio Direttivo, il Presidente può proporre la sostituzione dello stesso con le modalità previste nell’art. C.6 del presente Statuto.
8) Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale, o chi ne fa le veci, deve richiedere al Presidente uscente la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria per la lettura dei risultati delle elezioni e per l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
9) L'Assemblea Generale ordinaria, da convocarsi con le modalità di cui al punto A.1, deve tenersi nei successivi sette giorni; nel corso di questa Assemblea il Presidente della Commissione Elettorale, o chi ne fa le veci, letto il verbale relativo allo svolgimento delle elezioni, nel caso in cui il Consiglio Direttivo risulti eletto, proclama la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo ed il loro insediamento.
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