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3. REGOLAMENTI
3.5. LE COMMISSIONI DI LAVORO
1) Per affrontare specifici programmi di lavoro possono essere nominate dal Consiglio Generale apposite Commissioni formate da Soci Sostenitori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
2) Ogni Commissione è formata da un numero di persone indicato dal Consiglio Generale, al momento della sua costituzione, in base alle esigenze e agli scopi prefissati. I candidati a membri della Commissione devono essere presenti al Consiglio Generale o, in caso contrario, dovranno avere espresso precedentemente la propria disponibilità al Presidente.
3) La Commissione viene votata in blocco, per alzata di mano, a meno che non si presenti un numero di candidati superiore a quello stabilito. In tale caso tutti i candidati vengono messi in votazione, a scrutinio segreto, e risultano eletti quelli che (in numero stabilito) avranno ottenuto il maggior numero di voti. Ogni votante deve esprimere la preferenza su un numero di nominativi pari a quello stabilito per formare la Commissione, altrimenti la sua votazione è ritenuta non valida.
4) Fanno parte di diritto di una Commissione il Presidente e quei Membri del Consiglio Direttivo la cui mansione, su individuazione del Consiglio Direttivo stesso, è attinente ai lavori di quella Commissione.
5) Una Commissione resta in carica sino a quando non ha ultimato i propri lavori raggiungendo lo scopo prefissato; decade alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere rieletta. Deve comunque relazionare sullo stato dei suoi lavori al Consiglio Direttivo, almeno una volta ogni sei mesi, e al Consiglio Generale, al termine del mandato.
6) In casi particolari il Consiglio Generale può stabilire una durata determinata, anche superiore a quella del Consiglio Direttivo.
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