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3. REGOLAMENTI
3.7. LE SANZIONI
1) Chiunque danneggi o rechi pregiudizio a beni di proprietà della Società o in uso alla stessa è tenuto a rifondere i relativi danni nelle forme stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.
2) Il Presidente, oltre a richiedere il risarcimento dei danni stabiliti dal Consiglio Direttivo, nei casi di danneggiamenti volontari o manomissioni, può applicare, su proposta del Consiglio stesso, le seguenti sanzioni:
I. richiamo scritto,
II. sospensione temporanea.
Tali sanzioni vengono immediatamente comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Presidente provvederà ad informare l'Assemblea Generale dei Soci nella prima seduta utile.
3) La sospensione temporanea è disposta nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di comportamenti particolarmente gravi e consiste nel divieto di frequentare i locali e di prendere parte a qualsiasi forma di attività, per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato all'interessato dal Presidente.
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